statuto 2022

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“CONSULT@NOI ODV”

 

                                                                                                                            

 

Titolo I                                                                                                  

Costituzione e scopi

 

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi dell’art. 32 del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore” o C.T.S.), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Consult@noi - ODV”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. La sede dell’Associazione, allo stato attuale sita in San Tammaro (CE) Via Primo Levi 4, è stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci con delibera assunta con le maggioranze indicate per le riunioni in sede ordinaria e potrà essere trasferita con le medesime modalità. Il Presidente di volta in volta eletto avrà diritto di ottenere che per la durata del suo mandato la sede dell’Associazione sia trasferita presso la propria residenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, fermo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio italiano.

4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.      

5. L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV”  o dell’indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

1.A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del RUNTS la denominazione sarà “Consult@noi Organizzazione di Volontariato”.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o ODV   negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Art.3 - Scopi

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale e si pone come obiettivo quello di favorire la condivisione di esperienze, progetti, metodologie di lavoro tra Enti del Terzo Settore  che su tutto il territorio italiano si occupano di Disturbi del Comportamento Alimentare, in seguito anche Disturbi Alimentari o D.A..

 

3. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge, prevalentemente a favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle proprie Associate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

 -   progettare e realizzare iniziative comuni con gli enti ad essa afferenti in merito alla sensibilizzazione e promozione alla salute;

-    promuovere e sviluppare la rete dell'auto mutuo aiuto tra persone e/o familiari di persone con D.A.

-    coordinare e organizzare iniziative ed azioni a livello nazionale ed internazionale per il contrasto dei D.A.;

-    sviluppare rapporti con le Istituzioni nazionali, regionali e locali, per realizzare, sviluppare e/o migliorare luoghi di cura del D.A. in tutto il territorio nazionale;

-    reperire fondi per iniziative e progetti comuni;

-    verificare la mappatura dei servizi di diagnosi e cura dei D.A. presenti sul territorio nazionale, effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità ed eventualmente segnalare il divario tra i servizi operanti e quelli mappati;

-    promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica sui D.A. attraverso studi, ricerche, sperimentazioni, interventi di documentazione;

-    realizzare e diffondere materiale informativo e divulgativo sui D.A.; 

-    orientare, accompagnare e sostenere le persone che necessitano di cure per contrastare i D.A., presso servizi presenti sul territorio nazionale;

-       collaborare nell’ottica di rete con enti a livello locale, nazionale o internazionale che perseguono scopi connessi, strumentali ed affini a quelli istituzionali dell’Associazione;

-       progettare e realizzare mostre, convegni, tavole rotonde, conferenze ed ogni altra manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della conoscenza dei disturbi alimentari, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

-       promuovere, realizzare e gestire percorsi di formazione e aggiornamento per operatori del settore socio-sanitario e dei volontari;

-       partecipare a bandi locali, nazionali ed europei sia come proponente sia in partenariato, nonché ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sia da enti statali e locali, sia da persone fisiche e giuridiche;

-       diffondere la conoscenza e l’informazione sui temi relativi ai D.A. e agli eventi ad essi relativi attraverso la pubblicizzazione su testate giornalistiche locali e nazionali, sia cartacee che on line;

-       svolgere ogni altra attività non specificamente sopra menzionata ma comunque collegata a quelle sopra indicate, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’Assemblea delle Associate in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’Associazione potrà anche avvalersi di consulenze e servizi esterni, regolarmente remunerate.

 

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

 

Art.5 - Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti le Associate; le cariche associative sono elettive e tutte le Associate possono esservi nominate.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le Associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

 

Art.6 - Associate

1. Sono ammesse a far parte dell’Associazione le  Organizzazioni di Volontariato che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento e che, condividendo finalità e principi di Consult@noi abbiano, nella maggioranza dei propri associati, persone che hanno sofferto o soffrono di un D.A., loro familiari e/o persone vicine al problema e che inoltre - per evitare ogni possibile conflitto di interessi – non abbiano  all'interno dei propri organi direttivi professionisti che hanno rapporti lavorativi con strutture di cura dei D.A. pubbliche o private, salvo che non siano direttamente interessati dal disagio.

2. Alle medesime condizioni possono essere ammesse come Associate anche Associazioni di Promozione Sociale (APS) o altri Enti del Terzo Settore (associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi), fermo restando il limite di cui all’art. 32 comma 2 del C.T.S.

3. Le Associate sono rappresentate dal rispettivo Presidente.

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'elenco delle Associate è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte delle Associate stesse.

 

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, qualunque Associazione ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.  Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato alla nuova Associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed essa deve essere iscritta nel libro delle Associate.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessata può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea, ove non appositamente convocata, deciderà alla prima riunione utile in merito all’appello presentato. All’appellante è garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

 

Art.8 - Diritti e doveri delle Associate

1. Le Associate hanno il diritto di:

a)     partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b)     essere informate di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

c)      esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’Associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta alle Associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle Associate, sempre che esse siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fermo quanto previsto all’art. 14, c. 2, del presente Statuto circa il diritto di voto.

3. Le Associate hanno il dovere di:

a)     adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le Associate e tra queste ultime e gli organi sociali;

b)     rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)      versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

 

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di Associato si perde per:

a)     recesso volontario. Ogni Associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b)     mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte le Associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’Associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

2. Un’Associata può invece essere esclusa dall’Associazione per:

a)     comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b)     persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c)      aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà l’assemblea appositamente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’Associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa.

4. L’Associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

 

 

 

 

Titolo III

Organi sociali

 

Art.10 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

a)     l’Assemblea delle Associate;

b)     l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c)      il Presidente;

d)     l’organo di controllo, nominato volontariamente o qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo Settore;

e)     l’organo di revisione, nominato volontariamente o qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. L’assemblea può deliberare la nomina di un Vicepresidente.

3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

4. Può essere eletto Presidente di Consult@noi il Presidente di una delle Associazioni associate o uno dei componenti del Consiglio direttivo delle stesse.

 

Art.11 - L’Assemblea delle Associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutte le Associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascuna Associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un’altra associata mediante delega, che deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associata. Le deleghe non sono conferibili a membri del Consiglio direttivo dell’Associazione.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a)     su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b)     su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno  1/5 (un quinto) delle Associate.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea  che deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione in tempo utile affinché l’Assemblea si tenga nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione. In Caso di assenza dell’organo di controllo ogni socio può attivarsi nei confronti del  Tribunale Ordinario competente per chiedere la convocazione.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza  sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in caso di assenza di questi,  dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a)     approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b)    approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c)     approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d)    determinare il numero, nei limiti di cui all’art. 15 comma 1, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e)     eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;

f)      eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo Settore;

g)     eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore;

h)    decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

i)       approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

j)       deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

k)     deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

l)       delibera sulla esclusione delle Associate in sede di eventuale reclamo ai sensi dell’art. 9 comma 3;

m)  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo alla sua competenza.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle Associate presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle Associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a)     deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b)     deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) delle Associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle Associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

 

Art.14 - L’Assemblea delle Associate: regole di voto

1. Ciascuna Associata ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta alle Associate che sono iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle Associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le Associate che non sono iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle Associate possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computate ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

 

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo delle proprie Associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario e un Tesoriere fra i suoi membri.

4. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo ha termine: 

a)     alla scadenza del mandato; 

b)     per dimissioni dell’interessato, o per recesso o esclusione dell’Associata di cui il Consigliere fa parte;

c)      in caso di cessazione dalla carica di Consigliere nell’Associata di cui fa parte;

d)     in seguito a tre assenze non giustificate e consecutive alle riunioni del Comitato direttivo. 

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo verrà sostituito da primo dei non eletti della precedente votazione ed il nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In mancanza  si dovrà provvedere a convocare un’Assemblea per l’elezione di un nuovo consigliere.

In caso di dimissioni o decadenza di più della metà dei membri il Consiglio si intende interamente decaduto e su iniziativa di uno qualsiasi dei membri dovrà essere convocata l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. 

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche a mezzo mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)     redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b)    redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c)     decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione delle Associate;

d)    redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)     decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

f)      deliberare la convocazione dell’Assemblea;

g)     decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

h)    ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

i)       curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

j)       deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017, eventualmente svolte,

k)     adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; 

l)       adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

m)   predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

n)     dare esecuzione alle delibere Assembleari;

o)     predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

p)     ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

q)     deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

r)      deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

s)      dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

t)       procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi delle Associate per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuna Associata prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

u)     in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

v)     deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci e la cancellazione delle Associate morose;

w)   deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra le Associate;

x)     procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

y)     provvedere agli adempimenti di cui all’art. 26 comma sesto C.T.S.;

z)      irrogare le sanzioni disciplinari.

 

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario, ove nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni al medesimo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere, ove nominato, sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:  

a)      per dimissioni dell’interessato, o per recesso o esclusione dell’Associata di cui il Consigliere fa parte;

b)     in caso di cessazione dalla carica di Consigliere nell’Associata di cui fa parte;

c)     revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

d)     in seguito a tre assenze non giustificate e consecutive alle riunioni del Comitato direttivo. 

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. Chi subentra rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile che dovrà decidere sulla conferma, in caso della quale la carica dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra le proprie Associate secondo quanto previsto al precedente art. 10 comma 4.

3. Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile.  Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a)     firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi delle Associate che dei terzi;

b)    curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c)     adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d)    convocare e presiedere l’Assemblea delle Associate e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

                       

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a)      per dimissioni dell’interessato, o per recesso o esclusione dell’Associata di cui il Consigliere fa parte;

b)    revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

c)     cessazione per qualsiasi ragione dalle funzioni nell’organo direttivo della propria Associazione oppure nel caso in cui l’Associazione di cui il Presidente fa parte cessi di essere una Associata.

2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente, se nominato, o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente e dei membri del nuovo Consiglio direttivo.

 

Art.21 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Sussistendone l'obbligo ai sensi dell’articolo 30 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo al quale si applicano le norme all'uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 a 3 membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra i membri delle proprie Associate. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni  ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Art.22 - Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:

a)     vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b)     vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c)      esercitare il controllo contabile;

d)     esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e)     attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f)       partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art.23 - L’organo di revisione

1. Sussistendone l'obbligo ai sensi dell’articolo 31 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo al quale si applicano le norme all'uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 a 3 membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra i membri delle proprie Associate. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L’organo di revisione rimane in carica 3 anni  ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, delle Associate e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 

 

 

 

Titolo V

I libri sociali

 

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a)     il libro delle Associate;

b)    il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)     il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

 

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

 

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art.27 - Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)     quote associative;

b)    contributi pubblici e privati;

c)     donazioni e lasciti testamentari;

d)    rendite patrimoniali;

e)     attività di raccolta fondi;

f)      rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g)     proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;

h)    ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

 

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere inviato in allegato all’avviso di convocazione dell’Assemblea 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione

 

Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

 

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle Associate, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo Settore.

 

Titolo VIII

Disposizioni finali

 

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.